agente di commercio caffarel
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Practice Area
Diritto del Lavoro

Si è rivolto al nostro Studio Legale un agente di commercio di una grande azienda del settore del commercio dolciario, che si occupava della promozione e della vendita dei prodotti dell’azienda sul territorio.

Gli agenti hanno diritto, infatti, al momento della cessazione del proprio rapporto con la casa madre a corrispondere all’agente un’indennità parametrata al fatturato dell’agente.

Condizioni per l’indennità dovuta all’ agente di commercio.

Vi sono però alcune condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità non è dovuta:

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente di commercio negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente di commercio del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

L’agente decade dal diritto all’indennità prevista se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.

Lo Studio assiste l’agente nella richiesta di questa indennità e nel ricalcolo dei compensi che sono stati sottoposti a contorti calcoli di compensazione, non sempre legittimi.

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