Invenzione occasionale del dipendente

Invenzione

La vicenda

Al centro della vicenda vi sono due inventori che, durante il loro rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno concepito e realizzato un’invenzione utilizzando però strumenti e materiali messi a disposizione dall’azienda. La società ne ha contestato la titolarità, rivendicandola come invenzione di servizio.

Classificazione delle invenzioni

  • Invenzione c.d. “di servizio“: Quando l’invenzione industriale è realizzata dal prestatore di lavoro nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva (studio, ricerca, sperimentazione, progettazione ecc.) è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo è retribuita, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, mentre all’inventore spetta il diritto morale di esserne riconosciuto autore.
  • Invenzioni c.d. “di azienda“: Se nel corso del rapporto di lavoro, o di impiego, senza che sia prevista o stabilita alcuna retribuzione per l’attività inventiva, il dipendente realizza un’invenzione, i diritti derivanti dalla stessa appartengono al datore di lavoro, mentre all’autore spetta il riconoscimento morale come autore e, qualora il datore di lavoro ottenga la concessione di un brevetto o decida di utilizzare l’invenzione in regime di segretezza industriale, spetta un “equo premio”.
  • Invenzioni c.d. “occasionali”: Le invenzioni realizzate dal dipendente al di fuori del rapporto lavorativo – quindi al di fuori dello stesso orario di lavoro ma che riguardino invenzioni industriali rientranti nel campo di attività dell’impresa comporterà la possibilità per il datore di lavoro di un diritto di opzione dietro corresponsione di un canone di licenza o prezzo di cessione, in favore del lavoratore.

L’azienda sosteneva che i lavoratori non hanno alcuna titolarità, rivendicandola come invenzione di servizio in quanto è stata realizzata nell’adempimento del rapporto di lavoro e a tale scopo retribuita.

Il Tribunale di Bari ha escluso la natura di invenzione di servizio, rilevando l’assenza di alcuni elementi chiave:

  • Specificità contrattuale: l’attività inventiva non era prevista come oggetto del contratto di lavoro;
  • Retribuzione specifica: non era prevista una speciale retribuzione per l’attività inventiva;
  • Strumenti e materiali: l’attività inventiva è stata realizzata al di fuori dell’orario di lavoro e utilizzando strumenti e materiale messi a disposizione dall’impresa, ma non specificamente forniti per l’attività inventiva.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha qualificato l’attività inventiva come occasionale.

Riconoscimenti e diritti dell’invenzione

In conseguenza di tale qualificazione, il Tribunale di Bari ha riconosciuto ai due inventori:

  • Titolarità del diritto al deposito di una domanda di brevetto
  • Diritto di sfruttamento economico

 

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In conclusione

La sentenza del Tribunale di Bari rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti dei dipendenti inventori. La corretta qualificazione dell’invenzione e il riconoscimento dei diritti ad essa connessi assumono un ruolo fondamentale per incentivare la creatività e l’innovazione nel contesto lavorativo.

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