Eredità
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Eredità, in diritto, indica generalmente il patrimonio ereditario, globalmente considerato, di un soggetto persona fisica, patrimonio che alla sua morte, passa nella titolarità giuridica di un altro soggetto per successione a causa di morte.

Testamento, quote e altri problemi di eredità

Nell’ordinamento italiano, il patrimonio si trasferisce dal de cuius ai successori o per legge (successione legittima), o per testimonio (successione testamentaria). Per successione dei legittimari, o successione necessaria, si intende quell’insieme di norme di garanzia e di tutela che l’ordinamento appresta per alcune categorie di successibili, riservando loro una quota del patrimonio ereditario libera da pesi e condizioni, in virtù dello speciale rapporto personale che si presume abbia legato tali soggetti al defunto.

Essa non è dunque un terzo tipo di successione, ma una forma di successione legittima “potenziata” in favore di determinati soggetti della cerchia familiare più stretta del de cuius. Contrariamente al sistema successorio romano classico, ove vigeva il principio nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest, nel diritto successorio italiano è possibile la coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima, ad es. qualora il testatore abbia voluto disporre per testamento solo di una parte dei suoi beni in forma di legati. Chiunque pretenda di essere erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titoli, al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi (azione di petizione ereditaria).

L’ultimo comma dell’art. 42 della Costituzione recita: La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Le disposizioni normative generali sulle successioni sono contenute nel Libro II, Titolo I del Codice civile, agli artt. 456 e ss.

In assenza di parenti entro il 6º grado, il patrimonio va di diritto allo Stato, senza che debba esserci espressa accettazione, o che possa esserci rinunzia. Lo Stato risponde dei debiti e dei legati entro il valore dei beni. La disciplina è dettata dall’art. 586 c.c.

Si tratta di una branca del Diritto Civile

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