Con la sentenza n. 15513 del 2025, la Corte di Cassazione interviene sul momento in cui si estingue il rapporto di lavoro in presenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo preceduto da tentativo obbligatorio di conciliazione, ridefinendo i confini applicativi del “preavviso lavorato” e dell’effetto estintivo del recesso.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione della struttura da lui diretta, annullando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva rigettato la sua domanda di accertamento della data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.
Il caso riguarda un licenziamento intimato dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966, previsto per i licenziamenti economici nelle imprese con più di 15 dipendenti. Il nodo giuridico risiede nel coordinamento tra la comunicazione del recesso e il termine del rapporto, quando tra le due intercorra un periodo di ferie o altra sospensione lavorativa.
La Cassazione ha chiarito che:
«Il licenziamento produce effetto dal giorno in cui il datore comunica l’intenzione di licenziare, e avvia il relativo procedimento conciliativo previsto dalla legge» (pag. 5).
Tuttavia, se il datore non interrompe il rapporto nel periodo successivo e il lavoratore resta in ferie o altra posizione sospensiva, il rapporto resta in essere e si considera prorogato fino al termine del periodo di ferie, che va quindi incluso nel “preavviso di fatto”.
Il datore, secondo la Corte, non può ritenere estinto il rapporto prima del compimento dell’atto formale di licenziamento successivo al tentativo di conciliazione se nel frattempo il lavoratore è formalmente in ferie.
Un ulteriore profilo rilevante della sentenza riguarda la domanda di congedo biennale straordinario presentata dal lavoratore ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 151/2001, a favore di genitori conviventi con figli disabili in situazione di gravità.
La Cassazione chiarisce che:
«Il diritto a fruire del congedo comporta la sospensione degli effetti del licenziamento fino al termine del congedo stesso, se il licenziamento è motivato esclusivamente da ragioni economiche» (pag. 13).
La Corte censura la decisione della Corte territoriale che non aveva valutato correttamente la sovrapposizione tra periodo di congedo e decorrenza del licenziamento.
La sentenza in commento riveste rilievo sistematico perché:
ridefinisce il concetto di preavviso lavorato nel contesto della procedura ex art. 7 L. 604/1966;
chiarisce la non automaticità dell’effetto estintivo del recesso dopo la conciliazione, se il lavoratore è ancora in servizio o in ferie;
riconosce effetti sospensivi al congedo straordinario per disabilità, rafforzando la tutela dei soggetti deboli.
Una lettura fondamentale per i professionisti del diritto del lavoro e per i datori di lavoro soggetti alla procedura obbligatoria di conciliazione.
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