Nel settore del giornalismo visivo, la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non è sempre netta. La giurisprudenza ha recentemente confermato che anche il fotoreporter, se integrato nell’organizzazione redazionale, può rivendicare l’inquadramento come dipendente, a prescindere da elementi di apparente indipendenza operativa.
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la prestazione resa da un fotoreporter, pur con autonomia tecnica, è da qualificarsi come subordinata quando:
si svolge con continuità in favore di un’unica testata;
le fotografie costituiscono parte integrante del contenuto informativo dell’articolo;
l’attività è funzionalmente coordinata con l’attività redazionale;
sussiste un’organizzazione stabile alla quale il lavoratore è funzionalmente collegato.
Non assume rilievo decisivo, secondo i giudici, il fatto che il lavoratore:
non segua un orario rigido;
operi anche per altri soggetti;
sia proprietario di un proprio studio fotografico.
In questo contesto, l’elemento qualificante è l’inserimento continuativo e funzionale nell’assetto produttivo dell’impresa editoriale.
Spesso si tende a confondere la natura creativa della prestazione (fotografia artistica, scelta dei soggetti, impostazione dell’inquadratura) con la libertà tipica del lavoro autonomo. Ma nella visione della giurisprudenza, la creatività può coesistere perfettamente con una subordinazione contrattuale, specie nel lavoro giornalistico, dove l’apporto individuale è orientato e finalizzato alle esigenze redazionali.
La subordinazione, pertanto, non si misura solo con i tradizionali indici di eterodirezione, ma si valuta anche alla luce del concreto inserimento organizzativo.
Questa linea interpretativa ha risvolti significativi:
Il committente rischia di dover versare contributi previdenziali e indennità arretrate se il rapporto viene riqualificato.
Il fotoreporter può richiedere l’applicazione del contratto collettivo giornalistico e ottenere il riconoscimento dell’anzianità, del TFR e delle tutele tipiche del lavoro subordinato.
L’INPS o l’ex-INPGI può procedere d’ufficio alla riqualificazione ai fini contributivi.
È dunque fondamentale, per le testate giornalistiche e per i professionisti, definire correttamente il rapporto di lavoro alla luce dei criteri giuridici sostanziali e non solo formali.
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