Corte costituzionale: non è legittimo il tetto massimo di sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle microimprese

Sentenza Corte costituzionale 118/2025 – licenziamento illegittimo e imprese sotto soglia

Importante pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 118/2025): il limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo dovuto al lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo da un datore di lavoro “sotto soglia” è contrario alla Costituzione.

La disposizione censurata è contenuta nell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015, noto per essere parte integrante della riforma del lavoro del Jobs Act. La norma prevedeva che, per i datori di lavoro di dimensioni ridotte – cioè con meno di 15 dipendenti per unità produttiva o meno di 60 complessivi – l’indennità per licenziamento illegittimo non potesse superare sei mensilità della retribuzione di riferimento.

Questa soglia massima, ha affermato la Consulta, è irragionevole e inadeguata, perché non consente al giudice di determinare un risarcimento coerente con la concreta situazione del lavoratore e con la gravità della violazione.

L’indennizzo deve essere adeguato al danno

Secondo la Corte, il sistema sanzionatorio previsto dal decreto 23/2015 per le piccole imprese è troppo rigido: non permette una valutazione effettiva del danno e limita la funzione deterrente del risarcimento. Inoltre, sommando al limite massimo di sei mensilità la già prevista riduzione delle soglie rispetto alle aziende maggiori, si arriva a una tutela quasi simbolica per il lavoratore licenziato senza motivo valido.

Il giudice, infatti, non ha margini per adattare la misura dell’indennizzo alle caratteristiche specifiche del rapporto di lavoro o del licenziamento (anzianità, modalità del recesso, conseguenze personali ed economiche). In tal modo, il principio di “giusta ed equa riparazione” del pregiudizio viene meno.

I numeri dell’organico non bastano per stabilire la tutela

La Corte costituzionale ha inoltre criticato l’utilizzo esclusivo della soglia dimensionale come parametro per determinare la tutela applicabile. In molte discipline giuridiche (si pensi al diritto delle crisi d’impresa), il numero dei dipendenti non è più considerato un indicatore esaustivo della reale forza economica di un’azienda. Una microimpresa, pur con pochi addetti, può avere una solida struttura patrimoniale o far parte di un gruppo societario.

Pertanto, secondo la Consulta, il legislatore dovrebbe superare il criterio “meccanico” del numero dei dipendenti e introdurre strumenti più flessibili, che tengano conto della effettiva capacità dell’impresa di far fronte ai costi derivanti da un licenziamento illegittimo.

Nuovi margini di azione per i giudici

La decisione ha una portata significativa perché consente, d’ora in poi, una valutazione più articolata e personalizzata del danno da parte del giudice del lavoro, anche nei confronti delle imprese sotto soglia. Questo significa che in caso di licenziamento privo di legittima causa o motivo, il risarcimento potrà superare le sei mensilità, fino a coprire l’effettivo pregiudizio subito dal lavoratore.

Il risultato è un rafforzamento complessivo della protezione giuridica del lavoratore, indipendentemente dalla dimensione del datore di lavoro. Una decisione che restituisce centralità ai valori costituzionali di tutela del lavoro e di equità nei rapporti contrattuali.

Cosa devono sapere imprese e lavoratori

Per i lavoratori impiegati in aziende di piccole dimensioni, questa sentenza rappresenta una svolta importante: se licenziati ingiustamente, potranno ottenere un risarcimento maggiore rispetto a quanto previsto dalla versione originaria del Jobs Act.

Per le imprese, in particolare per quelle che si consideravano “al sicuro” da oneri eccessivi in caso di contenziosi, la pronuncia implica la necessità di una maggiore attenzione nella gestione del personale e nei procedimenti di recesso, per evitare sanzioni più consistenti.

Una sentenza in linea con il ripensamento del Jobs Act

La Corte costituzionale, con questa decisione, prosegue nel percorso di revisione critica della disciplina sui licenziamenti introdotta nel 2015. Dopo le sentenze del 2018 e del 2020 che hanno ridisegnato il meccanismo dell’indennizzo per le aziende sopra soglia, la n. 118/2025 si occupa di colmare il vuoto di tutela lasciato per le microimprese.

Il messaggio è chiaro: la dignità del lavoratore e il principio di equità non possono essere subordinati a limiti rigidi e predeterminati, tanto più se questi escludono ogni valutazione concreta del caso da parte del giudice.


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